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[1]Le disposizioni del precedente articolo sono anche applicabili agli ufficiali ed impiegati che si trovarono sul piede di guerra nelle seguenti condizioni di tempo e di luogo determinate dai Regi decreti 6 gennaio 1895, 15 marzo 1896 e 12 maggio 1897:
- a)che si trovarono nel territorio delle zona di Keren dall'11 al 28 dicembre 1893;
- b)che ebbero parte alla presa di Cassala ed alle operazioni che la precedettero e la seguirono dal 13 al 23 luglio 1894;
- c)che dal 3 al 15 ottobre 1895 si trovarono distaccati a sud della linea Mareb-Belesa-Muna e presero parte al fatto d'arme di Debra-Aila' ed alle operazioni relative, che lo precedettero e lo seguirono;
- d)che si trovarono nell'Eritrea e nei territori che ne dipendono dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897.
[2]Agli ufficiali ed impiegati di cui trattasi non sara' in ogni caso dovuta che una sola indennita', quand'anche essi abbiano partecipato a piu' d'uno dei periodi d'operazione cui si riferiscono il presente e il precedente articolo.
Testo in vigore dal 4 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
