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[1]Entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, nel caso previsto dallo art. 2 del Regio decreto 22 aprile 1893 n. 193, potra' farsi una sola domanda od una sola voltura catastale in testa dell'attuale possessore, a condizione che in detta domanda vengano indicati tutti i passaggi intermedi avvenuti dopo la pubblicazione della legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali, e salvo ed impregiudicato il diritto alla esazione delle tasse di registro e di successione a tenore di legge dovute pei detti trasferimenti o passaggi intermedi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 giugno 1893.
[4]UMBERTO.
[5]Gagliardo.
[6]Visto, Pel Guardasigilli: Giolitti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
