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[1]Sono condonate le sopratasse liquidate od inscritte a ruolo, ma non pagate per omessa od inesatta od infedele denunzia dei redditi di ricchezza mobile e di quelli dei fabbricati, stabilite dalla legge 23 giugno 1873 n. 1444 e dall'art. 5 della legge 11 luglio 1889 n. 6214.
[2]Non saranno applicate le sopratasse gia' incorse al 23 aprile 1893, e non ancora accertate, per inesattezza od omissioni od infedelta' di denuncia di redditi mobiliari e di fabbricati; purche' in quest'ultimo caso entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, venga riparato all'omissione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
