Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono condonate per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, di successione e di mano-morta, le sopratasse e le pene pecuniarie incorse fino al 22 aprile 1893 e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, purche' entro tre mesi dalla detta pubblicazione i contravventori paghino integralmente le tasse dovute, ed in quanto sia possibile adempiano alle formalita' prescritte.

[2]Qualora le dette sopratasse e penali incorse al 22 aprile 1893, fossero state pagate dopo tale giorno in seguito ad atti esecutivi o per evitare altre sopratasse, saranno restituite purche' la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-29;331~art1 · fonte del testo

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