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[1]La liquidazione della quota di pensione a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni sara' fatta a norma dei rispettivi ordinamenti in vigore, all'epoca della conversione dell'Istituto ed in osservanza delle disposizioni generali di legge.

[2]Qualora pero' fra le provincie od i comuni e i funzionari o salariati anzidetti fossero intervenute particolari convenzioni per gli effetti delle pensioni di riposo, le medesime saranno osservate per la liquidazione della quota a carico del comune o della provincia.

Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009

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