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Tutti gli insegnanti, funzionari e salariati dei Collegi-convitti e degli Istituti provinciali e comunali e degli altri Istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto immediato della conversione in governativi degli Istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio dello Stato conservano il diritto di conseguire, sia per il servizio prestato alle provincie ed ai comuni, sia pel servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione che loro spetta per effetto degli ordinamenti sulle pensioni in vigore presso le provincie, i comuni e lo Stato.

Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009

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