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[1]E' inoltre approvato ed avra' piena ed intera esecuzione l'accordo stabilito fra il Governo del Re e quello del Kedive colle note scambiate al Cairo in data del 30 gennaio e 19 febbraio 1889 ed allegate alla presente legge.
[2]In conformita' di tale accordo i Tribunali misti in Egitto avranno facolta' di applicare agli Italiani nel Vicereame le ordinanze di polizia attualmente in vigore, e che in avvenire saranno emesse dal Governo Egiziano sulle materie nelle note stesse indicate. Le ordinanze da emettere in avvenire su questa materia saranno promulgate in seguito ad una deliberazione dell'Assemblea generale della Corte d'appello, la quale si assicurera': 1° che le leggi e i regolamenti proposti siano comuni a tutti gli abitanti del territorio senza distinzione; 2° che essi non contengano disposizioni contrarie al testo dei trattati e delle convenzioni vigenti; 3° che non vi sieno comminate pene superiori a quelle di semplice polizia.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1892 al 16 dicembre 2009
