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[1]In esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, per l'esercizio 1891-92:
- a)la somma stanziata al capitolo 31 dello stato di previsione dell'Interno passa a costituire il capitolo 42 bis dello stato di previsione della Guerra;
- b)di lire 18,000 viene diminuito il capitolo 1 dello stato di previsione dell'Interno (Personale) e di altrettante lire 18,000 aumentato il capitolo 1 dello stato di previsione della Guerra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 febbraio 1892.
[4]UMBERTO.
[5]G. Nicotera. Pelloux. P. Villari. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Testo in vigore dal 3 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
