Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Tiro a segno nazionale e' sotto l'alta sorveglianza dei Ministeri dell'Interno, della Guerra, e della Pubblica Istruzione.
[2]Il relativo servizio dipende dal Ministero della Guerra, cosi' per la parte tecnica, come per la parte amministrativa.
[3]La pianta organica dell'ufficio speciale oggi esistente ed i fondi corrispondenti passano dal Ministero dell'Interno a quello della Guerra.
[4]In questo senso sono modificati gli articoli 2 e 12 della legge 2 luglio 1882 n. 883.
Testo in vigore dal 3 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
