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Negli esercizi 1892-93, 1893-94, 1894-95, non sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio l'annualita' di lire 25,000 stabilita nell'art. 2 della legge 26 luglio 1888 n. 5600, per concorso dello Stato nelle operazioni di credito fondiario in pro dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore, e vi sara' provveduto coi fondi che sono disponibili in lire 75,000 per gli stanziamenti gia' inscritti in bilancio. Sara' poi la detta iscrizione reintegrata nell'esercizio 1895-96 e seguenti, come nella legge suddetta e' ordinato.
Testo in vigore dal 19 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
