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[1]Le indennita' di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla meta' per gli ufficiali e per i sottufficiali dislocati nelle colonie e provvisti di assegni coloniali.
[2]Sono pure ridotte alla meta' per gli ufficiali e sottufficiali predetti le diminuzioni stabilite per coloro che siano provvisti di alloggio gratuito o di indennita' di alloggio.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922
