Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922. Leggi il testo vigente →

[1]Le indennita' di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla meta' per gli ufficiali e per i sottufficiali dislocati nelle colonie e provvisti di assegni coloniali.

[2]Sono pure ridotte alla meta' per gli ufficiali e sottufficiali predetti le diminuzioni stabilite per coloro che siano provvisti di alloggio gratuito o di indennita' di alloggio.

[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-04-04;419~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari