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[1]Ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi in servizio, ammogliati o vedovi, che abbiano figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico oppure che abbiano genitori conviventi ed a carico, l'indennita' di cui all'art. 5 e' aumentata di lire 30 mensili. E' inoltre ad essi dovuta una indennita' supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.
[2]Eguali indennita' spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922
