Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922. Leggi il testo vigente →

[1]Agli stessi ufficiali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, sempre quando siano ammogliati o vedovi aventi figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o genitori conviventi ed a carico, e' concessa una indennita' supplementare di L. 30 mensili pel capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

[2]Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-04-04;419~art4 · fonte del testo

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