Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922. Leggi il testo vigente →
[1]L'indennita' di cui al precedente articolo spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermita' incontrato in servizio nella misura mensile di cui appresso:
[2]Guardiamarina e gradi corrispondenti L. 240. Sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti L. 270. Tenente di vascello e gradi corrispondenti L. 320. Primo tenente di vascello e qualifiche corrispondenti, nonche' capitano di corvetta e gradi corrispondenti L. 400. Capitano di fregata e gradi corrispondenti L. 440. Capitano di vascello e gradi corrispondenti L.480. Sotto ammiraglio e gradi corrispondenti. L. 520. Contrammiraglio o gradi corrispondenti L.560 Vice ammiraglio e gradi corrispondenti L. 600. Ammiraglio L. 600.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922
