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[1]Le indennita' supplementari stabilite dall' art.1, lettera b), del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente o quelli richiamati dalla posizione ausiliaria per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'articolo 4 della presente legge, e le indennita' supplementari presentemente godute dagli ufficiali della Regia marina di complemento o della riserva navale, sono conservate fino al 30 giugno 1922.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 aprile 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]De Vito - Peano.
[6]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
[7]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 28 aprile 1922
