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[1]Per il periodo di tempo indicato nell'art. 1 le Amministrazioni dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati e salariali, i cui posti siano compresi nelle piante organiche gia' approvate prima della data della presente legge, una indennita' pari ad un quinto dello stipendio annuale od, in ogni caso, non superiore a L. 40 e non inferiore a L. 24 mensili purche' l'indennita' mensile non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuale.
[2]Per lo stesso periodo di tempo le Amministrazioni dei Comuni nei quali in base a verifiche gia' eseguite risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati o salariati i cui posti sieno compresi nelle piante organiche gia' approvate prima della data della presente legge, una indennita' di L. 16 mensili, purche' l'indennita' medesima non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuo.
[3]Uguali facolta' sono consentite alle Amministrazioni delle provincie di Messina e Reggio Calabria per i loro impiegati o salariati, residenti rispettivamente nei Comuni di cui sopra.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti - Tedesco.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
