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Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni governative residenti nei Comuni appresso indicati e' concessa, nel periodo dal 1° luglio 1912-al 30 giugno 1913, una indennita' di disagiata residenza nella misura che segue:
- a)nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un quarto della indennita' di missione stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di L. 80 ne' minore di L. 24;
- b)nei Comuni che, per verifiche gia' eseguite alla data della presente legge, risultino avere avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, L. 24 mensili.
Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
