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[1]E' concessa, senza limiti di quantita', l'esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica, all'entrata nel Regno, per i seguenti prodotti originari della Colonia Eritrea:

[2]Cotone in bioccoli o in massa;

[3]Dura;

[4]Miglio;

[5]Orzo;

[6]Saggina;

[7]Succo di aloe;

[8]Gomme e resine;

[9]Tamarindo;

[10]Legname;

[11]Fiori di cusso e fiori di sena;

[12]Crusca.

Testo in vigore dal 13 agosto 1904 al 13 ottobre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-18;408~art2 · fonte del testo

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