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[1]E' concessa, senza limiti di quantita', l'esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica, all'entrata nel Regno, per i seguenti prodotti originari della Colonia Eritrea:
[2]Cotone in bioccoli o in massa;
[3]Dura;
[4]Miglio;
[5]Orzo;
[6]Saggina;
[7]Succo di aloe;
[8]Gomme e resine;
[9]Tamarindo;
[10]Legname;
[11]Fiori di cusso e fiori di sena;
[12]Crusca.
Testo in vigore dal 13 agosto 1904 al 13 ottobre 1915
