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[1]E' concessa l'esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica, all'entrata nel Regno, al frumento prodotto nel territorio della Colonia Eritrea, fino alla concorrenza di una quantita' annua di 20,000 (ventimila) quintali.
[2]Il Governatore della Colonia assegnera' in principio di ogni anno, ai produttori che ne faranno domanda, la quantita' di grano che ciascuno di essi potra' importare in franchigia nella madrepatria, fino a raggiungere complessivamente la quantita' annua sopra indicata.
Testo in vigore dal 13 agosto 1904 al 1 luglio 1914
