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[1]E' concessa l'esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica, all'entrata nel Regno, al frumento prodotto nel territorio della Colonia Eritrea, fino alla concorrenza di una quantita' annua di 20,000 (ventimila) quintali.

[2]Il Governatore della Colonia assegnera' in principio di ogni anno, ai produttori che ne faranno domanda, la quantita' di grano che ciascuno di essi potra' importare in franchigia nella madrepatria, fino a raggiungere complessivamente la quantita' annua sopra indicata.

Testo in vigore dal 13 agosto 1904 al 1 luglio 1914

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-18;408~art1 · fonte del testo

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