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[1]Gli individui di personale lavorante che appartenevano all'Imperiale e Reale Marina austriaca e le loro famiglie, hanno diritto di optare pel trattamento derivante dalla presente legge, o per quello concesso loro con risoluzione del 28 marzo 1866 dall'Imperiale e Reale Governo austriaco.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° giugno 1882.
[4]UMBERTO.
[5]F. Acton.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 12 giugno 1882 al 15 gennaio 1902
