Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1882 al 15 gennaio 1902. Leggi il testo vigente →
Sono applicate alle famiglie degli operai permanenti e dei lavoranti della R. Marina tutte le disposizioni contenute nelle citate leggi del 20 giugno 1851, n. 1208 e del 26 marzo 1865, numero 2217, per le pensioni ai militari di bassa forza.
Testo in vigore dal 12 giugno 1882 al 15 gennaio 1902
