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Quando un operaio permanente od un lavorante avventizio della R. Marina gia' giubilato come tale, in virtu' della presente legge, e' riammesso in uno stabilimento della R. Marina, cessa il suo diritto alla gia' assegnatagli pensione di giubilazione, per tutto il tempo durante il quale egli rimane novellamente inscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato prima e dopo della prima giubilazione, quando fosse nuovamente giubilato.
Testo in vigore dal 12 giugno 1882 al 15 gennaio 1902
