Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' data facolta' al Governo di applicare temporaneamente alla Corte di cassazione di Palermo consiglieri di Corte di appello fino al numero di quattro, ed un sostituto procuratore generale pure di Corte d'appello, surrogando, ove occorra, i funzionari medesimi nelle Corti donde furono scelti, e ripartendo fra le attuali sezioni i consiglieri applicati, secondo le norme rispettivamente stabilite negli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837 (Serie 2ª). 1

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.

[9]UMBERTO.

[10]Savelli.

[11]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1888, n. 5825

1

La L. 6 dicembre 1888, n. 5825 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Coll'attuazione della presente legge cessano le facolta' concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, N. 2837, e dalla legge 8 luglio 1883, N. 1458".

Testo in vigore dal 25 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 1888

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1883 al 25 dicembre 1888.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 dicembre 1888, n. 5825

    La L. 6 dicembre 1888, n. 5825 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Coll'attuazione della presente legge cessano le facolta' concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, N. 2837, e dalla legge 8 luglio 1883, N. 1458".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1458~art1 · fonte del testo

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