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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' data facolta' al Governo di applicare temporaneamente alla Corte d'appello di Catania due consiglieri di altre Corti di appello nelle quali il numero di essi ecceda il bisogno; e di aumentare fino a sei il numero dei consiglieri gia' applicati alla Corte d'appello di Catanzaro, giusta l'art. 2 della legge 12 dicembre 1878, n. 4627 (Serie 2ª).
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 14 maggio 1882.
[10]UMBERTO.
[11]G. Zanardelli.
[12]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
