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[1]Il concorso dello Stato sara' corrisposto anche ai comuni e ai Consorzi che siansi procurati i capitali occorrenti, ai fini indicati nell'art. 1, indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, pero' con obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge, e purche' i relativi mutui siano contratti a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite per i mutui con la Cassa dei depositi e prestiti riguardo alla garanzia, al periodo di ammortamento, al saggio di interesse e alla somministrazione del denaro. I contratti di mutuo, in tal caso, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'interno.
[2]Le somme mutuate saranno versate a rate, ai comuni e ai consorzi, col concorso del prefetto e in base ai suoi ordinativi, rilasciati sullo stato di avanzamento dei lavori vistato dal genio civile.
[3]L'ammontare del concorso annuo dello Stato sara' corrisposto direttamente ai mutuanti.
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
