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[1]I comuni e i consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni della presente legge potranno, mediante particolari convenzioni, associarsi privati, che abbiano interesse alla provvista dell'acqua potabile.

[2]In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell'opera dovra' ripartirsi tra i comuni o i consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse.

[3]Il mutuo sara' accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei comuni e consorzi.

[4]Nel regolamento saranno stabilite le norme e condizioni per la valita' delle convenzioni anzidette che saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-25;586~art3 · fonte del testo

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