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[1]Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.
[2]Sino a quando non verra' pubblicato il nuovo regolamento i mutui si concederanno con le norme sancite dal regolamento approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 569.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data Roma, addi' 25 giugno 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti - Sacchi - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
