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[1]I benefici della presente legge si intendono applicabili anche:
[2]1° a quei comuni che hanno gia' in corso lavori per provvista di acqua potabile, ma non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio 1905, n. 399;
[3]2° a quei comuni che, pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione e facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo ai termini della presente legge;
[4]3° a quei comuni, che, pur avendo gia' accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione, abbiano compiuto o si propongono di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio della presente legge riguardera' il solo mutuo suppletivo, ancorche' sia stato gia' concesso, purche' non sia gia' stata iniziata la somministrazione;
[5]4° alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910, sui mutui gia' concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri Istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi secondo le disposizioni degli articoli 45 e 49 del testo unico di legge approvato col R. decreto 5 settembre 1907, n. 751. All'uopo verra' dal Ministero dell'interno, con effetto dal 1912, integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari.
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
