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[1]I benefici della presente legge si estendono anche ai comuni delle Provincie contemplate dalle leggi speciali per la Sardegna, la Basilicata e la Calabria, per la parte di spese che tali leggi speciali pongono a carico dei comuni e per tutto quanto essa contiene di maggior giovamento alle Amministrazioni locali.
[2]Lo stanziamento annuale pel sussidio che, per effetto dell'art. 42, secondo comma della legge 25 giugno 1906, n. 255, e degli articoli 19 e 41 della successiva legge 9 luglio 1908, n. 445, e' assegnato dallo Stato ai comuni della Calabria e di Basilicata per la costruzione ed il completamento delle condutture d'acqua potabile a decorrere dal 1° luglio 1911, sara' inscritto e corrisposto sul bilancio del Ministero dell'interno, anziche' su quello dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
