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[1]L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilita'.

[2]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-25;586~art10 · fonte del testo

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