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[1]Chi avra' importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibiti dalle suddette leggi e dalla presente, od avra' trasgredito le prescrizioni dei delegati, relative ai provvedimenti indicati nell'art. 2, incorrera' in una multa da lire 51 a 500.
[2]Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alte contravvenzioni degli anzidetti divieti d'importazione.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/04/1879, n. 83 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 16 dicembre 2009
