Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1879 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Alle materie vegetabili, delle quali sono proibiti l'introduzione ed il transito nello Stato dalle leggi 24 maggio 1874, n. 1934, 30 maggio 1875, n. 2517 e 29 maggio 1877, n. 3767, e relativi decreti reali, si aggiungono i concimi vegetali o misti, i pali o tutori ed i sostegni d'ogni sorta delle viti, gia' usati.
Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 16 dicembre 2009
