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Alle materie vegetabili, delle quali sono proibiti l'introduzione ed il transito nello Stato dalle leggi 24 maggio 1874, n. 1934, 30 maggio 1875, n. 2517 e 29 maggio 1877, n. 3767, e relativi decreti reali, si aggiungono i concimi vegetali o misti, i pali o tutori ed i sostegni d'ogni sorta delle viti, gia' usati.

Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1879-04-03;4810~art6 · fonte del testo

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