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[1]Appena ricevuta tale partecipazione, il ministro d'agricoltura, industria e commercio provvede a mezzo di speciali delegati, alla ispezione della localita' sospetta.

[2]Questi, accertata la presenza della filossera, danno i necessari provvedimenti per lo immediato isolamento delle viti, e ne riferiscono al Ministero, il quale immediatamente pronunziera' intorno:

  • a)Alla delimitazione della zona infetta, al divieto, od alle discipline pel trasporto in zone reputate immuni, delle viti, pali, concimi od altre piante o parti di esse, a norma delle leggi in vigore;
  • b)Ai metodi curativi suggeriti dalla scienza;
  • c)Occorrendo, alla distruzione di tutto o di parte del vigneto infetto e di altri vigneti in prossimita'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 3 agosto 1881

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1879-04-03;4810~art2 · fonte del testo

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