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[1]Appena ricevuta tale partecipazione, il ministro d'agricoltura, industria e commercio provvede a mezzo di speciali delegati, alla ispezione della localita' sospetta.
[2]Questi, accertata la presenza della filossera, danno i necessari provvedimenti per lo immediato isolamento delle viti, e ne riferiscono al Ministero, il quale immediatamente pronunziera' intorno:
- a)Alla delimitazione della zona infetta, al divieto, od alle discipline pel trasporto in zone reputate immuni, delle viti, pali, concimi od altre piante o parti di esse, a norma delle leggi in vigore;
- b)Ai metodi curativi suggeriti dalla scienza;
- c)Occorrendo, alla distruzione di tutto o di parte del vigneto infetto e di altri vigneti in prossimita'.
Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 3 agosto 1881
