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[1]Le persone delegate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio alla sorveglianza per la ricerca della filossera, hanno diritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le volute indagini;
[2]I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale, per conoscere senza ritardo se in qualche localita' sianvi indizi di invasione filosserica.
[3]I sindaci ed i sotto-prelati, i quali venissero per denunzia di qualsiasi cittadino, od associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della filossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente, e possibilmente per telegrafo, informare il prefetto della provincia ed il Ministero d' agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 16 dicembre 2009
