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[1]Queste autorizzazioni che vengono date agli effetti della legge 1° marzo 1888, N. 3682, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre per sopperire ad oneri normali di bilancio, in eccedenza alla media triennale 1884-85-86, od al limite legale per la prima volta, per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 aprile 1889.
[4]UMBERTO.
[5]CRISPI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 25 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
