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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le provincie di Ancona, Aquila, Bologna, Caltanissetta, Mantova, Pisa, Roma, Reggio Emilia, Verona e Teramo, sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti, per l'anno 1889, il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86 applicandola nelle proporzioni seguenti:
[7]Ancona, nella somma di lire 850,053,77, corrispondente a centesimi 64,165 sopra ogni lira d'imposta principale;
[8]Aquila, nella somma di lire 1,094,575,69, corrispondente a centesimi 87,79455 sopra ogni lira d'imposta principale;
[9]Bologna, in lire 1,752,788,42, pari a centesimi 64,48889 per ogni lira d'imposta principale;
[10]Caltanissetta, lire 1,101,240,41, eguali a lire 1,006 sopra ogni lira d'imposta principale;
[11]Mantova, in lire 1,049,514,82, pari a centesimi 47,16861 sopra ogni lira d'imposta principale;
[12]Pisa, nella somma di lire 874,877,61, corrispondente a centesimi 66,77 sopra ogni lira d'imposta principale;
[13]Roma, in lire 3,451,754,63, pari a centesimi 40,87555 sopra ogni lira d'imposta principale;
[14]Reggio Emilia, nella somma di lire 715,757,81, corrispondente a centesimi 44,312060 sopra ogni lira d'imposta principale;
[15]Verona, in lire 1,239,526,94, pari a centesimi 58 sopra ogni lira d'imposta principale;
[16]Teramo, nella somma di lire 600,473,88 corrispondente a centesimi 70,732,227 sopra ogni lira d'imposta principale.
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a Roma, addi' 7 aprile 1889.
[19]UMBERTO.
[20]CRISPI.
[21]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 24 aprile 1889 al 16 dicembre 2010
