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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sulla competenza dei sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893 94, sono autorizzate le variazioni per ognuna indicati:
[8]In aumento:
[9]Cap. 1. Ministero - Personale....... L. 57,600 » 13. Armi d'artiglieria e genio.... » 400,000 » 14. Carabinieri reali......... » 100,000 » 16. Corpo e servizio sanitario.... » 130,000 » 17. Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi...... » 37,000 » 23. Personale tecnico e contabile di artiglieria e genio....... » 20,000 » 25. Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilita' ed agli ufficiali in posizione ausiliaria........... » 300,000 » 42. Premi, soprassoldi e indennita' ai raffermati.......... » 260,000 L. 1,304,600
[10]In diminuzione:
[11]Cap. 10. Stati maggiori ed ispettorati.. L. 45,000 » 12. Corpi di cavalleria........ » 180,000 » 15. Corpo veterani ed invalidi.... » 10,000 » 18. Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e dei sott'ufficiali.......... » 220,000 » 20. Scuole militari complementari... » 80,000 » 21. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena... » 60,000 » 24. Personale della giustizia militare » 9,600 » 27. Vestiario e corredo alle truppe.. » 700,000 L. 1,304,600
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 12 luglio 1894.
[14]UMBERTO.
[15]Sidney Sonnino.
[16]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 16 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
