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[1]Le autorizzazioni predette che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge del 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-1885-86, od al limite legale per sopperire ad oneri normali di bilancio, per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Roma, addi' 11 luglio 1889.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
