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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, presentando i bilanci annuali, a modificare le quote indicate nel precedente articolo, in modo che la spesa preveduta dall'articolo 1 possa essere compiuta in sei anni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1884.
[4]UMBERTO.
[5]Ricotti. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009
