Art. 1
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E' autorizzata la spesa straordinaria di lire quattrocento cinquantamila per ristauri ed ampliazioni eccezionali di fabbricati ad uso militare, in eccedenza alla somma inscritta nei capitoli 45 e 46 della parte ordinaria del bilancio 1863.
Testo in vigore dal 16 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
