Art. 2
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[1]Detta spesa sara' iscritta in apposito capitolo col numero 82 del bilancio passivo della Guerra per l'anno 1862 col titolo - Spese straordinarie per ristauri e fitti di locali pel servizio militare.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Napoli addi' 6 maggio 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
[6]U. Rattazzi. Quintino Sella.
Testo in vigore dal 23 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
