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[1]E' autorizzata la spesa di lire ottocento mila occorrente per effettuare la scavazione del Porto di Ancona.

[2]Verra' stanziata per lire 400,000 sul bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per l'esercizio 1861 in aggiunta alla categoria n.° 131 dove si trovano stanziati i fondi occorrenti alla scavazione dei porti, e per uguale somma di lire 400,000 in altra categoria del bilancio 1862 di esso Dicastero sotto uguale titolo.

Testo in vigore dal 10 giugno 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-05-19;32~art1 · fonte del testo

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