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[1]Il Governo del Re avra' facolta' di applicare per l'anno 1881 le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, n. 4943 (Serie 2ª), alle proprieta' urbane e rustiche danneggiate dai terremoti dell'Isola d'Ischia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo, dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 marzo 1881.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis. A. Magliani.
[6]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 23 marzo 1881 al 16 dicembre 2009
