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[1]Nel bilancio dell'entrata, per lo stesso esercizio, verra' accresciuta di lire 1,341,500 la somma del capitolo 63 a titolo di rimborsi dovuti dai Corpi morali per la costruzione di strade provinciali, cioe' lire 900,000 all'articolo 4 e lire 441,500 all'articolo 6.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 24 luglio l887.
[4]UMBERTO.
[5]G. Saracco. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 2 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
