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In aumento al fondo di lire 9,500,000 assegnate colla legge 23 luglio 1881, n. 333, all'esercizio finanziario 1887-88 per nuovi lavori per strade provinciali e nazionali, e' autorizzata la maggiore spesa straordinaria di quattro milioni di lire. Questa somma verra' aggiunta a quella di lire 11,800,000 iscritta al capitolo 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per lo esercizio 1887-88.
Testo in vigore dal 2 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
