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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. In aggiunta allo stanziamento del Capitolo 25 (servizi di pubblica beneficenza) del bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 e' autorizzata la maggiore spesa di lire duecentomila.
[6]Questa somma sara' prelevata dal fondo di riserva per le Spese impreviste inscritto al Capitolo 96 del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro pel suddetto esercizio.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 22 marzo 1888.
[9]UMBERTO.
[10]Crispi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
