Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]In aumento alla somma di L. 1,637,764, stanziata al cap. 159 del bilancio del Tesoro pel corrente esercizio 1893-94, e' autorizzata la maggiore spesa di lire 600,000, per le anticipazioni da farsi alla Congregazione di carita' di Roma, agli effetti dell'art. 2 della legge 20 luglio 1890 n. 6980.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 18 marzo 1894.
[10]UMBERTO
[11]Sidney-Sonnino.
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
Testo in vigore dal 24 marzo 1894 al 16 dicembre 2009
