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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata una maggiore assegnazione di L. 15,000 al cap. n. 109 bis Spese per la distruzione delle cavallette, dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1892-93.
[7]Detta somma verra' prelevata dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, inscritto al cap. n. 120 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio predetto.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 giugno 1893.
[10]UMBERTO.
[11]Grimaldi.
[12]Visto, Pel Guardasigilli: Giolitti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
