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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 40,000 da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 123bis e con la denominazione «Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione», dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98.
[7]La somma sovra indicata verra' prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 106 dello stato di previsione predetto.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 3 aprile 1898.
[10]UMBERTO.
[11]L. LUZZATTI.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 9 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
