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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la maggiore assegnazione di lire 7,000,000 per le spese riguardanti la riproduzione del naviglio. A tale uopo sara' iscritta la somma di lire 3,000,000 sul capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio 1896-97, ed altri 4,000,000 saranno stanziati nell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1897-98.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 luglio 1897.
[9]UMBERTO.
[10]Luzzatti. B. Brin.
[11]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 5 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
